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CUC Matino Parabita
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Gara #135
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABITA PER ANNI 5Informazioni appalto
02/10/2024
Aperta
Servizi
€ 52.500,00
Vitali Mirko
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
Inviato esito
1
B3425DD97F
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABITA PER ANNI 5
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABITA PER ANNI 5
€ 52.500,00
€ 15.750,00
€ 0,00
€ 49.875,00
Determina Comune di Parabita n.1599 del 18.12.2024
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02848590754 | BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. |
Scadenze
14/10/2024 10:00
04/11/2024 12:00
08/11/2024 11:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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50.73 kB | |
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67.50 kB | |
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68.50 kB | |
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176.40 kB |
Chiarimenti
14/10/2024 09:23
Quesito #1
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4” Valuta e commissioni a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento, si chiede conferma che, in virtù della direttiva comunitaria PSD2 (Payment Services Directive), le suddette commissioni si intendano poste a carico del Comune di Parabita in qualità di ordinante. Si chiede, inoltre, conferma che non saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4”Commissioni a carico correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV”, si chiede conferma che, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
L’art. 1 comma 7 del Disciplinare di Gara specifica: “ oggetto del servizio di Tesoriere sarannò altresì i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC:
interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;generazione del codice IUV;avvisatura;riconciliazione dei dati”.
Si chiede conferma che l’Istituto tesoriere sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
Si chiede, inoltre, conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.
L’art. 7 comma 11 dello Schema di Convenzione recita: “Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, l’Ente dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, sono riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante”.
Si chiede conferma che dette commissioni sono poste a carico dell’Ente e non sono incluse nel canone annuo di gestione.
In riferimento, allo Schema di Convenzione, art.25 comma 3 “Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, si chiede conferma che le suddette spese non sono oggetto di valutazione in sede di gara. Si chiede, inoltre, conferma che la Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, non soggetto a ribasso, pari a € 2.500,00.
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4”Commissioni a carico correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV”, si chiede conferma che, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
L’art. 1 comma 7 del Disciplinare di Gara specifica: “ oggetto del servizio di Tesoriere sarannò altresì i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC:
interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;generazione del codice IUV;avvisatura;riconciliazione dei dati”.
Si chiede conferma che l’Istituto tesoriere sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
Si chiede, inoltre, conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.
L’art. 7 comma 11 dello Schema di Convenzione recita: “Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, l’Ente dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, sono riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante”.
Si chiede conferma che dette commissioni sono poste a carico dell’Ente e non sono incluse nel canone annuo di gestione.
In riferimento, allo Schema di Convenzione, art.25 comma 3 “Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, si chiede conferma che le suddette spese non sono oggetto di valutazione in sede di gara. Si chiede, inoltre, conferma che la Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, non soggetto a ribasso, pari a € 2.500,00.
21/10/2024 13:00
Risposta
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4” Valuta e commissioni a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento, si chiede conferma che, in virtù della direttiva comunitaria PSD2 (Payment Services Directive), le suddette commissioni si intendano poste a carico del Comune di Parabita in qualità di ordinante. Si chiede, inoltre, conferma che non saranno oggetto di valutazione in sede di gara.
In riferimento al quesito si specifica che in linea con la CIRCOLARE 15 giugno 2018, n. 22“Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. (18A04669) (GU Serie Generale n.157 del 09-07-2018)”, le commissioni si intendono poste a carico del Comune di Parabita in qualità di ordinante. Per tale motivo il costo da addebitare al Comune di Parabita da parte del soggetto partecipante non sarà oggetto di valutazione.
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4”Commissioni a carico correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV”, si chiede conferma che, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
Si conferma, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
L’art. 1 comma 7 del Disciplinare di Gara specifica: “ oggetto del servizio di Tesoriere sarannò altresì i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC:
interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;generazione del codice IUV;avvisatura;riconciliazione dei dati”.
Si chiede conferma che l’Istituto tesoriere sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
l’Istituto tesoriere sarà tenuto qualora richiesto, a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
Si chiede, inoltre, conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.
Come riportato dall’ art. 7.12 della convenzione, al tesoriere non spetta alcun tipo di compenso, per il servizio in questione, poiché sarà facoltà dell’ente attivare successivamente il servizio. All’attivazione del servizio, che l’aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire, il relativo costo sarà oggetto di contrattazione separata
L’art. 7 comma 11 dello Schema di Convenzione recita: “Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, l’Ente dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, sono riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante”.
Si chiede conferma che dette commissioni sono poste a carico dell’Ente e non sono incluse nel canone annuo di gestione.
Come riportato dal successivo comma (art. 7.12 della convenzione) al tesoriere non spetta alcun tipo di compenso, per il servizio in questione, poiché sarà facoltà dell’ente attivare successivamente il servizio. All’attivazione del servizio, che l’aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire, il relativo costo sarà oggetto di contrattazione separata.
In riferimento, allo Schema di Convenzione, art.25 comma 3 “Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, si chiede conferma che le suddette spese non sono oggetto di valutazione in sede di gara. Si chiede, inoltre, conferma che la Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, non soggetto a ribasso, pari a € 2.500,00.
Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, La Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, pari a € 2.500,00. Non può essere oggetto di valutazione in sede di gara come da art. 2 del capitolato speciale.
In riferimento al quesito si specifica che in linea con la CIRCOLARE 15 giugno 2018, n. 22“Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. (18A04669) (GU Serie Generale n.157 del 09-07-2018)”, le commissioni si intendono poste a carico del Comune di Parabita in qualità di ordinante. Per tale motivo il costo da addebitare al Comune di Parabita da parte del soggetto partecipante non sarà oggetto di valutazione.
In riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Criteri di aggiudicazione” al punto 3 “Offerta Tecnica” l’elemento 4”Commissioni a carico correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere per il servizio di riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV”, si chiede conferma che, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
Si conferma, le commissioni sono poste a carico sia dei correntisti di istituti diversi dall’Istituto tesoriere sia dei correntisti dell’Istituto tesoriere per quello che riguarda la riscossione delle entrate comunali a mezzo RID/MAV.
L’art. 1 comma 7 del Disciplinare di Gara specifica: “ oggetto del servizio di Tesoriere sarannò altresì i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti-SPC:
interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC;generazione del codice IUV;avvisatura;riconciliazione dei dati”.
Si chiede conferma che l’Istituto tesoriere sarà tenuto a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
l’Istituto tesoriere sarà tenuto qualora richiesto, a svolgere il servizio di Partner Tecnologico per i servizi inerenti il nodo dei pagamenti-SPC.
Si chiede, inoltre, conferma che il costo relativo al servizio in questione sarà oggetto di contrattazione separata.
Come riportato dall’ art. 7.12 della convenzione, al tesoriere non spetta alcun tipo di compenso, per il servizio in questione, poiché sarà facoltà dell’ente attivare successivamente il servizio. All’attivazione del servizio, che l’aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire, il relativo costo sarà oggetto di contrattazione separata
L’art. 7 comma 11 dello Schema di Convenzione recita: “Le entrate tributarie che, per effetto dell’esercizio della propria potestà regolamentare, l’Ente dovesse decidere di riscuotere direttamente tramite servizio di tesoreria, sono riscosse dal Tesoriere con l’ausilio di procedure informatiche e presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante”.
Si chiede conferma che dette commissioni sono poste a carico dell’Ente e non sono incluse nel canone annuo di gestione.
Come riportato dal successivo comma (art. 7.12 della convenzione) al tesoriere non spetta alcun tipo di compenso, per il servizio in questione, poiché sarà facoltà dell’ente attivare successivamente il servizio. All’attivazione del servizio, che l’aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire, il relativo costo sarà oggetto di contrattazione separata.
In riferimento, allo Schema di Convenzione, art.25 comma 3 “Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, si chiede conferma che le suddette spese non sono oggetto di valutazione in sede di gara. Si chiede, inoltre, conferma che la Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, non soggetto a ribasso, pari a € 2.500,00.
Le spese vive per l’effettuazione delle operazioni di pagamento mezzo bonifico bancario o postale non più a carico del beneficiario ma dell’ordinante, saranno gestite in base all’offerta presentata in sede di gara”, La Stazione Appaltante ha quantificato un importo forfettario, pari a € 2.500,00. Non può essere oggetto di valutazione in sede di gara come da art. 2 del capitolato speciale.