Inviato esito
CUC Matino Parabita
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Gara #564
C.U.C. MATINO-PARABITA. CENTRO DI COSTO COMUNE DI PARABITA. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 2 – A.S. 2026/2027 E 2027/2028. CIG: BC7FCDCDC5Informazioni appalto
24/07/2026
Aperta
Servizi
€ 357.220,00
Vitali Mirko
Categorie merceologiche
5551 - Servizi di mensa
Lotti
Inviato esito
1
BC7FCDCDC5
Qualità prezzo
C.U.C. MATINO-PARABITA. CENTRO DI COSTO COMUNE DI PARABITA. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 2 – A.S. 2026/2027 E 2027/2028.
CENTRO DI COSTO COMUNE DI PARABITA. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 2 – A.S. 2026/2027 E 2027/2028.
Opzione di progoa di 6 mesi ex art. 120, c. 11 del D. Lgs 36.2023 e opzione del quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 del medesimo decreto.
€ 354.524,00
€ 183.660,18
€ 2.696,00
€ 331.475,80
1232 Del 18/09/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 04868960750 | SALENTO SERVIZI SRL |
Commissione valutatrice
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Guida | Mirella | Presidente |
| Vitali | Mirko | componente |
| Pettinati | Cesare | componente |
Scadenze
06/08/2026 10:00
06/08/2026 10:00
17/08/2026 12:00
21/08/2026 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
capitolato-ristorazione-scolastica.pdf SHA-256: 13b0b1bc748efb3d3c451eba60a110f8d4b6618db8894edf45e2f1546c066aeb 23/07/2026 09:26 |
241.12 kB | |
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elenco-personale-uscente.pdf SHA-256: fdb8d6f9fd2d47413901d1d0b8aead88649d7afec9c1b7c0db4045e5a6fbd7f2 23/07/2026 09:44 |
37.15 kB | |
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coldiretti-protocollo-mense-290425.pdf SHA-256: d7d5c0d0f5361765817c95b39162a9711a24b08dfac09d156e4d19acbdb4e078 23/07/2026 09:53 |
599.05 kB | |
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2020-dm-10-03-cam-ristorazione.pdf SHA-256: 1241ebfcc17edc914e06230159da7f627da54de639d3e2dd1f95ae8789526300 23/07/2026 09:53 |
1.50 MB | |
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30.89 kB | |
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24.55 kB | |
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924.36 kB | |
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1.48 MB | |
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protocollo-di-intesa-la-rete-dei-responsabili-della-legalita-negli-appalti-pubblici.pdf SHA-256: d5c5f6034b56ad8fb42693b13cf15686d2b16f448c36046d467e934364b7dccd 24/07/2026 10:11 |
746.25 kB | |
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all.-b.modello-dich.-requisiti-corretto.docx SHA-256: 9a4ae4c7e32d357d6647333afc577584296f2ad28d7b5fe45fdfc17e529cf3c4 07/08/2026 13:10 |
39.60 kB | |
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verbale-n.-1-del-24.08.2026-refezione-parabita.pdf SHA-256: 9d99f8edd4b6a0264cf7deba445966b6363a42c5308bec2dcca2c4fbdff0f6db 22/09/2026 14:13 |
485.74 kB | |
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verbale-n.-2-del-26.08.2026-refezione-parabita.pdf SHA-256: e0df7827f6e57ef441567f69cd145c646626e86a7b8eb540e3a3f0dcaca02c83 22/09/2026 14:13 |
513.30 kB | |
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determinazione-n.-1232.2026-aggiudicazione.pdf SHA-256: 3e3bdcc4951668a0b585ecb0709fc09fa5734b0596e8fc9063d6984d7ac3413b 22/09/2026 14:13 |
147.75 kB | |
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verbale-n.-3-del-07.09.2026-refezione-parabita.pdf SHA-256: 0b97f3df3edc0cb021686ff61e734c94da8146eaff3d3d00408426d0322876a7 22/09/2026 14:13 |
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Chiarimenti
29/07/2026 13:58
Quesito #1
Gent.mi, in merito alla gara in oggetto si chiede quanto segue:
1. l'Art. 15 del disciplinare prevede "Per non appesantire la lettura del corpo della relazione illustrativa, il Concorrente può inserirvi dei semplici link/rimandi a specifici allegati (facoltativi) che potranno essere inseriti a propria discrezione e nel numero ritenuto opportuno all’interno della cartella rubricata “Ulteriore documentazione di natura tecnica” predisposta da questa S.A. in sede di configurazione a sistema della busta virtuale “B”. In piattaforma l'operatore economico ritrova le sezioni “Relazione tecnica” e “Progetto di assorbimento” ma non la cartella rubricata “Ulteriore documentazione di natura tecnica”. Confermate che l’ulteriore documentazione tecnica deve essere inserita nella sezione “relazione tecnica” con cartella compressa?
2. Sempre l’Art. 15 del disciplinare prevede "L’Operatore Economico è tenuto, inoltre, a valorizzare direttamente a video i campi del modello di offerta tecnica il cui format è fornito dalla Piattaforma, al fine di consentire l’attribuzione automatica da parte del Sistema dei soli punteggi di natura quantitativa (quindi di quelli relativi ai criteri tabellari, oppure on/off, ecc.). ....". La piattaforma non prevede nessun modello di offerta tecnica da valorizzare direttamente a video. Si conferma che quanto sopra riportano possa essere inteso come un refuso?
3. tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica il punto D 1.3.4. recita: 1.3.4. “Proposta di un modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea" (max 5 punti)- Proposta di un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolarecereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonchépesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carnirosse e zuccheri semplici, con previsione di una quota di prodotti non inferiore al 30% persoddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.La Commissione attribuirà un punteggio maggiore (con un max di 5 punti) a quelle proposte che meglio specificheranno uno o più configurazioni nutrizionali riconducibili entro il perimetro della cd. “dieta mediterranea”, con attenzione per i soggetti celiaci.” Si chiede se la premialità venga assegnata all’introduzione di menù alternativi a quelli predisposti dalle Asl di competenza considerato che questi ultimi menù applicano già la c.d. Dieta Mediterranea e considerato che il gestore dei servizi di refezione non può discostarsi dagli stessi se non in seguito a motivata ragione ( intolleranze, allergie, motivi religiosi, etici o di salute) adeguatamente giustificati e autorizzati dalla Stazione Appaltante e dai servizi Asl di competenza, come del resto già esplicitato nel capitolato d’appalto ( Artt. 2, 14, 20, 21). Si chiede quindi se per ottenere il punteggio occorre prevedere un menù alternativo e farlo autorizzare preventivamente, in deroga, dall’asl.
Restando in attesa, si porgono cordiali saluti.
1. l'Art. 15 del disciplinare prevede "Per non appesantire la lettura del corpo della relazione illustrativa, il Concorrente può inserirvi dei semplici link/rimandi a specifici allegati (facoltativi) che potranno essere inseriti a propria discrezione e nel numero ritenuto opportuno all’interno della cartella rubricata “Ulteriore documentazione di natura tecnica” predisposta da questa S.A. in sede di configurazione a sistema della busta virtuale “B”. In piattaforma l'operatore economico ritrova le sezioni “Relazione tecnica” e “Progetto di assorbimento” ma non la cartella rubricata “Ulteriore documentazione di natura tecnica”. Confermate che l’ulteriore documentazione tecnica deve essere inserita nella sezione “relazione tecnica” con cartella compressa?
2. Sempre l’Art. 15 del disciplinare prevede "L’Operatore Economico è tenuto, inoltre, a valorizzare direttamente a video i campi del modello di offerta tecnica il cui format è fornito dalla Piattaforma, al fine di consentire l’attribuzione automatica da parte del Sistema dei soli punteggi di natura quantitativa (quindi di quelli relativi ai criteri tabellari, oppure on/off, ecc.). ....". La piattaforma non prevede nessun modello di offerta tecnica da valorizzare direttamente a video. Si conferma che quanto sopra riportano possa essere inteso come un refuso?
3. tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica il punto D 1.3.4. recita: 1.3.4. “Proposta di un modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea" (max 5 punti)- Proposta di un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolarecereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonchépesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carnirosse e zuccheri semplici, con previsione di una quota di prodotti non inferiore al 30% persoddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.La Commissione attribuirà un punteggio maggiore (con un max di 5 punti) a quelle proposte che meglio specificheranno uno o più configurazioni nutrizionali riconducibili entro il perimetro della cd. “dieta mediterranea”, con attenzione per i soggetti celiaci.” Si chiede se la premialità venga assegnata all’introduzione di menù alternativi a quelli predisposti dalle Asl di competenza considerato che questi ultimi menù applicano già la c.d. Dieta Mediterranea e considerato che il gestore dei servizi di refezione non può discostarsi dagli stessi se non in seguito a motivata ragione ( intolleranze, allergie, motivi religiosi, etici o di salute) adeguatamente giustificati e autorizzati dalla Stazione Appaltante e dai servizi Asl di competenza, come del resto già esplicitato nel capitolato d’appalto ( Artt. 2, 14, 20, 21). Si chiede quindi se per ottenere il punteggio occorre prevedere un menù alternativo e farlo autorizzare preventivamente, in deroga, dall’asl.
Restando in attesa, si porgono cordiali saluti.
30/07/2026 18:20
Risposta
1: Si, si conferma che l'ulteriore documentazione tecnica debba inserirsi nella sezione "relazione tecnica"
2: si conferma che trattasi di refuso .
3: Nel capitolato d'appalto è già esplicitato che il gestore non può discostarsi dai menù predisposti/approvati dalle ASL se non per motivate esigenze (intolleranze, allergie, motivi religiosi, etici o di salute) debitamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e dai servizi ASL competenti. Tale vincolo resta fermo e non è scalfito dal criterio premiale. Conseguentemente, la premialità va intesa come riconoscimento della capacità dell'offerente di meglio specificare e implementare, all'interno del perimetro dei menù ASL già conformi alla dieta mediterranea, una o più configurazioni nutrizionali particolarmente aderenti al modello. In particolare, il punteggio premiale è riferito alla capacità dell'operatore economico di privilegiare, nell'approvvigionamento delle derrate alimentari previste dai menù autorizzati, prodotti riconducibili alla tradizione della dieta mediterranea e provenienti da filiera corta o a chilometro zero. Resta fermo che la valutazione riguarderà esclusivamente il valore aggiunto apportato dall'offerente sotto il profilo qualitativo e organizzativo, senza comportare modifiche alla composizione dei menù autorizzati dalla ASL.
2: si conferma che trattasi di refuso .
3: Nel capitolato d'appalto è già esplicitato che il gestore non può discostarsi dai menù predisposti/approvati dalle ASL se non per motivate esigenze (intolleranze, allergie, motivi religiosi, etici o di salute) debitamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e dai servizi ASL competenti. Tale vincolo resta fermo e non è scalfito dal criterio premiale. Conseguentemente, la premialità va intesa come riconoscimento della capacità dell'offerente di meglio specificare e implementare, all'interno del perimetro dei menù ASL già conformi alla dieta mediterranea, una o più configurazioni nutrizionali particolarmente aderenti al modello. In particolare, il punteggio premiale è riferito alla capacità dell'operatore economico di privilegiare, nell'approvvigionamento delle derrate alimentari previste dai menù autorizzati, prodotti riconducibili alla tradizione della dieta mediterranea e provenienti da filiera corta o a chilometro zero. Resta fermo che la valutazione riguarderà esclusivamente il valore aggiunto apportato dall'offerente sotto il profilo qualitativo e organizzativo, senza comportare modifiche alla composizione dei menù autorizzati dalla ASL.
31/07/2026 17:28
Quesito #2
richiesta di chiarimento, parametri di misurazione della distanza del centro di cottura
Gli atti di gara individuano, in relazione alla distanza del centro di cottura, due parametri distinti sia quanto alla metrica sia quanto ai punti di riferimento.
L'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale, confermato dalla corrispondente voce dell'Allegato A al medesimo Capitolato, prevede che la preparazione dei pasti possa avvenire presso "un centro cottura dell'appaltatore situato entro un raggio non superiore a 15 km dal centro del Comune di Parabita".
Il criterio di valutazione 1.8 di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare attribuisce invece il punteggio premiale in ragione della distanza del centro di cottura "rispetto alla sede degli edifici scolastici", precisando che "la distanza si intende misurata come percorso carrabile più breve calcolato tramite il servizio Google Maps (o analogo sistema di navigazione satellitare pubblico) dal punto d'origine (ingresso centro cottura) al punto di destinazione".
Le due disposizioni impiegano nozioni tecnicamente non sovrapponibili: il termine "raggio" designa propriamente la distanza in linea d'aria da un punto di riferimento, mentre il "percorso carrabile più breve" designa la distanza stradale effettivamente percorsa. La circostanza che il Disciplinare, ove intenda riferirsi alla distanza stradale, la definisca in modo puntuale e ne indichi lo strumento di misurazione, conferma che l'impiego del diverso termine "raggio" da parte del Capitolato risponde a una scelta lessicale consapevole. Anche i punti di riferimento divergono, essendo individuati rispettivamente nel centro del Comune e nella sede degli edifici scolastici. Depone nel medesimo senso la circostanza che il criterio 1.8 preveda fasce di punteggio riferite a distanze superiori a 15 km — da 15,01 a 20,00 km, da 20,01 a 30 km e oltre 30,01 km — previsione che risulterebbe priva di concreta applicazione ove il limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato fosse riferito al medesimo parametro di misurazione.
Si chiede pertanto di voler confermare:
a) che la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale si effettua sul raggio, inteso quale distanza in linea d'aria misurata dal centro del Comune di Parabita, secondo la lettera della disposizione;
b) che l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1.8 si effettua, distintamente, sul percorso carrabile più breve dall'ingresso del centro di cottura alla sede degli edifici scolastici;
c) che i due parametri operano autonomamente e su piani distinti, con la conseguenza che un centro di cottura ubicato entro il raggio di 15 km dal centro del Comune di Parabita soddisfa il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato anche qualora il relativo percorso carrabile verso gli edifici scolastici risulti superiore a 15 km, ricevendo in tal caso il punteggio corrispondente alla fascia di appartenenza di cui al criterio 1.8.
Gli atti di gara individuano, in relazione alla distanza del centro di cottura, due parametri distinti sia quanto alla metrica sia quanto ai punti di riferimento.
L'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale, confermato dalla corrispondente voce dell'Allegato A al medesimo Capitolato, prevede che la preparazione dei pasti possa avvenire presso "un centro cottura dell'appaltatore situato entro un raggio non superiore a 15 km dal centro del Comune di Parabita".
Il criterio di valutazione 1.8 di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare attribuisce invece il punteggio premiale in ragione della distanza del centro di cottura "rispetto alla sede degli edifici scolastici", precisando che "la distanza si intende misurata come percorso carrabile più breve calcolato tramite il servizio Google Maps (o analogo sistema di navigazione satellitare pubblico) dal punto d'origine (ingresso centro cottura) al punto di destinazione".
Le due disposizioni impiegano nozioni tecnicamente non sovrapponibili: il termine "raggio" designa propriamente la distanza in linea d'aria da un punto di riferimento, mentre il "percorso carrabile più breve" designa la distanza stradale effettivamente percorsa. La circostanza che il Disciplinare, ove intenda riferirsi alla distanza stradale, la definisca in modo puntuale e ne indichi lo strumento di misurazione, conferma che l'impiego del diverso termine "raggio" da parte del Capitolato risponde a una scelta lessicale consapevole. Anche i punti di riferimento divergono, essendo individuati rispettivamente nel centro del Comune e nella sede degli edifici scolastici. Depone nel medesimo senso la circostanza che il criterio 1.8 preveda fasce di punteggio riferite a distanze superiori a 15 km — da 15,01 a 20,00 km, da 20,01 a 30 km e oltre 30,01 km — previsione che risulterebbe priva di concreta applicazione ove il limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato fosse riferito al medesimo parametro di misurazione.
Si chiede pertanto di voler confermare:
a) che la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale si effettua sul raggio, inteso quale distanza in linea d'aria misurata dal centro del Comune di Parabita, secondo la lettera della disposizione;
b) che l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1.8 si effettua, distintamente, sul percorso carrabile più breve dall'ingresso del centro di cottura alla sede degli edifici scolastici;
c) che i due parametri operano autonomamente e su piani distinti, con la conseguenza che un centro di cottura ubicato entro il raggio di 15 km dal centro del Comune di Parabita soddisfa il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato anche qualora il relativo percorso carrabile verso gli edifici scolastici risulti superiore a 15 km, ricevendo in tal caso il punteggio corrispondente alla fascia di appartenenza di cui al criterio 1.8.
04/08/2026 13:49
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta quanto segue.
Le seguenti disposizioni perseguono finalità differenti e disciplinano profili autonomi della procedura:
l'art. 9 del Capitolato individua il requisito richiesto ai fini dell'utilizzo del centro cottura;il criterio 1.8 del Disciplinare disciplina esclusivamente l'attribuzione del punteggio tecnico.
Ne consegue che:
a) si conferma che la verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale avviene con riferimento al parametro espressamente previsto dalla disposizione stessa, ossia al raggio non superiore a 15 km dal punto cottura del Comune di Parabita, in corso di completamento, ubicato in Via Berta civico 56 senza applicazione del diverso criterio di misurazione previsto esclusivamente per il criterio premiale.
b) si conferma che l'attribuzione del punteggio relativo al criterio Q 1.8 avverrà esclusivamente secondo quanto previsto dal Disciplinare, vale a dire sulla base del percorso carrabile più breve tra l'ingresso del centro cottura e la sede degli edifici scolastici, calcolato mediante Google Maps (o analogo sistema pubblico di navigazione), con applicazione delle fasce di punteggio previste dalla lex specialis.
c) si conferma, conseguentemente, che i due parametri operano su piani distinti e autonomi. Pertanto, un centro cottura che soddisfi il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale potrà conseguire, ai fini del criterio Q 1.8, il punteggio corrispondente alla fascia risultante dalla misurazione del percorso carrabile prevista dal Disciplinare, anche qualora tale percorso risulti superiore a 15 km.
Le seguenti disposizioni perseguono finalità differenti e disciplinano profili autonomi della procedura:
l'art. 9 del Capitolato individua il requisito richiesto ai fini dell'utilizzo del centro cottura;il criterio 1.8 del Disciplinare disciplina esclusivamente l'attribuzione del punteggio tecnico.
Ne consegue che:
a) si conferma che la verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale avviene con riferimento al parametro espressamente previsto dalla disposizione stessa, ossia al raggio non superiore a 15 km dal punto cottura del Comune di Parabita, in corso di completamento, ubicato in Via Berta civico 56 senza applicazione del diverso criterio di misurazione previsto esclusivamente per il criterio premiale.
b) si conferma che l'attribuzione del punteggio relativo al criterio Q 1.8 avverrà esclusivamente secondo quanto previsto dal Disciplinare, vale a dire sulla base del percorso carrabile più breve tra l'ingresso del centro cottura e la sede degli edifici scolastici, calcolato mediante Google Maps (o analogo sistema pubblico di navigazione), con applicazione delle fasce di punteggio previste dalla lex specialis.
c) si conferma, conseguentemente, che i due parametri operano su piani distinti e autonomi. Pertanto, un centro cottura che soddisfi il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale potrà conseguire, ai fini del criterio Q 1.8, il punteggio corrispondente alla fascia risultante dalla misurazione del percorso carrabile prevista dal Disciplinare, anche qualora tale percorso risulti superiore a 15 km.
31/07/2026 18:03
Quesito #3
chiesta di chiarimento, parametri di misurazione della distanza del centro di cottura
Gli atti di gara individuano, in relazione alla distanza del centro di cottura, due parametri distinti sia quanto alla metrica sia quanto ai punti di riferimento.
L'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale, confermato dalla corrispondente voce dell'Allegato A al medesimo Capitolato, prevede che la preparazione dei pasti possa avvenire presso "un centro cottura dell'appaltatore situato entro un raggio non superiore a 15 km dal centro del Comune di Parabita".
Il criterio di valutazione 1.8 di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare attribuisce invece il punteggio premiale in ragione della distanza del centro di cottura "rispetto alla sede degli edifici scolastici", precisando che "la distanza si intende misurata come percorso carrabile più breve calcolato tramite il servizio Google Maps (o analogo sistema di navigazione satellitare pubblico) dal punto d'origine (ingresso centro cottura) al punto di destinazione".
Le due disposizioni impiegano nozioni tecnicamente non sovrapponibili: il termine "raggio" designa propriamente la distanza in linea d'aria da un punto di riferimento, mentre il "percorso carrabile più breve" designa la distanza stradale effettivamente percorsa. La circostanza che il Disciplinare, ove intenda riferirsi alla distanza stradale, la definisca in modo puntuale e ne indichi lo strumento di misurazione, conferma che l'impiego del diverso termine "raggio" da parte del Capitolato risponde a una scelta lessicale consapevole. Anche i punti di riferimento divergono, essendo individuati rispettivamente nel centro del Comune e nella sede degli edifici scolastici. Depone nel medesimo senso la circostanza che il criterio 1.8 preveda fasce di punteggio riferite a distanze superiori a 15 km — da 15,01 a 20,00 km, da 20,01 a 30 km e oltre 30,01 km — previsione che risulterebbe priva di concreta applicazione ove il limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato fosse riferito al medesimo parametro di misurazione.
Si chiede pertanto di voler confermare:
a) che la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale si effettua sul raggio, inteso quale distanza in linea d'aria misurata dal centro del Comune di Parabita, secondo la lettera della disposizione;
b) che l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1.8 si effettua, distintamente, sul percorso carrabile più breve dall'ingresso del centro di cottura alla sede degli edifici scolastici;
c) che i due parametri operano autonomamente e su piani distinti, con la conseguenza che un centro di cottura ubicato entro il raggio di 15 km dal centro del Comune di Parabita soddisfa il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato anche qualora il relativo percorso carrabile verso gli edifici scolastici risulti superiore a 15 km, ricevendo in tal caso il punteggio corrispondente alla fascia di appartenenza di cui al criterio 1.8.
Gli atti di gara individuano, in relazione alla distanza del centro di cottura, due parametri distinti sia quanto alla metrica sia quanto ai punti di riferimento.
L'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale, confermato dalla corrispondente voce dell'Allegato A al medesimo Capitolato, prevede che la preparazione dei pasti possa avvenire presso "un centro cottura dell'appaltatore situato entro un raggio non superiore a 15 km dal centro del Comune di Parabita".
Il criterio di valutazione 1.8 di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare attribuisce invece il punteggio premiale in ragione della distanza del centro di cottura "rispetto alla sede degli edifici scolastici", precisando che "la distanza si intende misurata come percorso carrabile più breve calcolato tramite il servizio Google Maps (o analogo sistema di navigazione satellitare pubblico) dal punto d'origine (ingresso centro cottura) al punto di destinazione".
Le due disposizioni impiegano nozioni tecnicamente non sovrapponibili: il termine "raggio" designa propriamente la distanza in linea d'aria da un punto di riferimento, mentre il "percorso carrabile più breve" designa la distanza stradale effettivamente percorsa. La circostanza che il Disciplinare, ove intenda riferirsi alla distanza stradale, la definisca in modo puntuale e ne indichi lo strumento di misurazione, conferma che l'impiego del diverso termine "raggio" da parte del Capitolato risponde a una scelta lessicale consapevole. Anche i punti di riferimento divergono, essendo individuati rispettivamente nel centro del Comune e nella sede degli edifici scolastici. Depone nel medesimo senso la circostanza che il criterio 1.8 preveda fasce di punteggio riferite a distanze superiori a 15 km — da 15,01 a 20,00 km, da 20,01 a 30 km e oltre 30,01 km — previsione che risulterebbe priva di concreta applicazione ove il limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato fosse riferito al medesimo parametro di misurazione.
Si chiede pertanto di voler confermare:
a) che la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale si effettua sul raggio, inteso quale distanza in linea d'aria misurata dal centro del Comune di Parabita, secondo la lettera della disposizione;
b) che l'attribuzione del punteggio di cui al criterio 1.8 si effettua, distintamente, sul percorso carrabile più breve dall'ingresso del centro di cottura alla sede degli edifici scolastici;
c) che i due parametri operano autonomamente e su piani distinti, con la conseguenza che un centro di cottura ubicato entro il raggio di 15 km dal centro del Comune di Parabita soddisfa il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato anche qualora il relativo percorso carrabile verso gli edifici scolastici risulti superiore a 15 km, ricevendo in tal caso il punteggio corrispondente alla fascia di appartenenza di cui al criterio 1.8.
04/08/2026 13:49
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta quanto segue.
Le seguenti disposizioni perseguono finalità differenti e disciplinano profili autonomi della procedura:
l'art. 9 del Capitolato individua il requisito richiesto ai fini dell'utilizzo del centro cottura;il criterio 1.8 del Disciplinare disciplina esclusivamente l'attribuzione del punteggio tecnico.
Ne consegue che:
a) si conferma che la verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale avviene con riferimento al parametro espressamente previsto dalla disposizione stessa, ossia al raggio non superiore a 15 km dal punto cottura del Comune di Parabita, in corso di completamento, ubicato in Via Berta civico 56 senza applicazione del diverso criterio di misurazione previsto esclusivamente per il criterio premiale.
b) si conferma che l'attribuzione del punteggio relativo al criterio Q 1.8 avverrà esclusivamente secondo quanto previsto dal Disciplinare, vale a dire sulla base del percorso carrabile più breve tra l'ingresso del centro cottura e la sede degli edifici scolastici, calcolato mediante Google Maps (o analogo sistema pubblico di navigazione), con applicazione delle fasce di punteggio previste dalla lex specialis.
c) si conferma, conseguentemente, che i due parametri operano su piani distinti e autonomi. Pertanto, un centro cottura che soddisfi il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale potrà conseguire, ai fini del criterio Q 1.8, il punteggio corrispondente alla fascia risultante dalla misurazione del percorso carrabile prevista dal Disciplinare, anche qualora tale percorso risulti superiore a 15 km.
Le seguenti disposizioni perseguono finalità differenti e disciplinano profili autonomi della procedura:
l'art. 9 del Capitolato individua il requisito richiesto ai fini dell'utilizzo del centro cottura;il criterio 1.8 del Disciplinare disciplina esclusivamente l'attribuzione del punteggio tecnico.
Ne consegue che:
a) si conferma che la verifica del rispetto dell'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale avviene con riferimento al parametro espressamente previsto dalla disposizione stessa, ossia al raggio non superiore a 15 km dal punto cottura del Comune di Parabita, in corso di completamento, ubicato in Via Berta civico 56 senza applicazione del diverso criterio di misurazione previsto esclusivamente per il criterio premiale.
b) si conferma che l'attribuzione del punteggio relativo al criterio Q 1.8 avverrà esclusivamente secondo quanto previsto dal Disciplinare, vale a dire sulla base del percorso carrabile più breve tra l'ingresso del centro cottura e la sede degli edifici scolastici, calcolato mediante Google Maps (o analogo sistema pubblico di navigazione), con applicazione delle fasce di punteggio previste dalla lex specialis.
c) si conferma, conseguentemente, che i due parametri operano su piani distinti e autonomi. Pertanto, un centro cottura che soddisfi il requisito di cui all'art. 9, comma 2, del Capitolato Speciale potrà conseguire, ai fini del criterio Q 1.8, il punteggio corrispondente alla fascia risultante dalla misurazione del percorso carrabile prevista dal Disciplinare, anche qualora tale percorso risulti superiore a 15 km.
06/08/2026 08:28
Quesito #4
Buongiorno, in merito alla procedura di gara si chiede quanto segue:
A) Considerato che dalle prescrizioni del capitolato e dai recenti chiarimenti si evince che alla gara possano partecipare operatori economici che abbiano nella disponibilità in centro cottura alternativo posto ad una distanza massima di 15 km dal centro di cottura comunale sito in via Berta n. 56, si chiede se un'azienda che ha nella sua disponibilità un centro cottura posto ad un raggio superiore ai 15 km da via Berta n. 56 possa partecipare o meno alla gara.
B) Ammesso che possa partecipare alla gara, si chiede, inoltre, come verrà attribuito il punteggio tecnico nel caso in cui il centro cottura alternativo non sia posto alla stessa distanza da tutti i centri di somministrazione. Se il centro alternativo è posto a una distanza diversa dai centri di somministrazione tale da far assegnare punteggi diversi, come si porrà la stazione appaltante in questo caso? Con che criterio verrà assegnato un punteggio unico ed univoco se, per esempio, le distanze, misurate secondo il creiterio del percorso carrabile più breve, faranno scattare l’attribuzione, sulla distanza tra il centro cottura alternativo e i singoli centri di somministrazione, di punteggi diversi?
C) Inoltre, Il “Modello B - Possesso requisiti previsti” chiede di indicare l’ubicazione del centro cottura alternativo ma indicando l’ubicazione andremmo ad anticipare un dato oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio tecnico e questa possibilità, dalla normativa vigente, non può verificarsi in quanto potrebbe configurare una causa di esclusione.
Si chiede conferma della possibilità di indicare, nei documenti amministrativi, solo il possesso o la disponibilità del centro cottura alternativo, ai sensi di quanto previsto dagli atti di gara e dai chiarimenti pubblicati, ossia situato in un raggio di 15 km dal centro cottura comunale sito in via Berta n. 56, non specificando l’ubicazione precisa dello stesso.
Grazie.
A) Considerato che dalle prescrizioni del capitolato e dai recenti chiarimenti si evince che alla gara possano partecipare operatori economici che abbiano nella disponibilità in centro cottura alternativo posto ad una distanza massima di 15 km dal centro di cottura comunale sito in via Berta n. 56, si chiede se un'azienda che ha nella sua disponibilità un centro cottura posto ad un raggio superiore ai 15 km da via Berta n. 56 possa partecipare o meno alla gara.
B) Ammesso che possa partecipare alla gara, si chiede, inoltre, come verrà attribuito il punteggio tecnico nel caso in cui il centro cottura alternativo non sia posto alla stessa distanza da tutti i centri di somministrazione. Se il centro alternativo è posto a una distanza diversa dai centri di somministrazione tale da far assegnare punteggi diversi, come si porrà la stazione appaltante in questo caso? Con che criterio verrà assegnato un punteggio unico ed univoco se, per esempio, le distanze, misurate secondo il creiterio del percorso carrabile più breve, faranno scattare l’attribuzione, sulla distanza tra il centro cottura alternativo e i singoli centri di somministrazione, di punteggi diversi?
C) Inoltre, Il “Modello B - Possesso requisiti previsti” chiede di indicare l’ubicazione del centro cottura alternativo ma indicando l’ubicazione andremmo ad anticipare un dato oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio tecnico e questa possibilità, dalla normativa vigente, non può verificarsi in quanto potrebbe configurare una causa di esclusione.
Si chiede conferma della possibilità di indicare, nei documenti amministrativi, solo il possesso o la disponibilità del centro cottura alternativo, ai sensi di quanto previsto dagli atti di gara e dai chiarimenti pubblicati, ossia situato in un raggio di 15 km dal centro cottura comunale sito in via Berta n. 56, non specificando l’ubicazione precisa dello stesso.
Grazie.
07/08/2026 13:11
Risposta
Con riferimento ai quesiti posti si comunica quanto segue:
In merito al quesito A:
Si conferma che la clausola di cui al Criterio 1.8 disciplina un criterio di valutazione dell'offerta tecnica (criterio premiale) e non un requisito di partecipazione (requisito di idoneità o capacità). Pertanto, qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal disciplinare di gara può presentare offerta, indipendentemente dalla distanza del centro cottura offerto, fermo restando che l'attribuzione del punteggio premiale avverrà secondo le fasce chilometriche indicate nel disciplinare (fino a 0 punti per distanze superiori a 30,01 km).
In merito al quesito B:
Ai fini dell'assegnazione dell'unico punteggio tabellare previsto dal Criterio 1.8, la distanza da considerare per la misurazione tramite Google Maps (o analogo sistema) è la media aritmetica delle distanze calcolate dal centro cottura proposto (punto di origine) a ciascun punto di somministrazione/edificio scolastico servito dall'appalto (punti di destinazione). Tale media chilometrica indicherà la fascia di appartenenza per l'attribuzione del punteggio unico univoco.
In merito al quesito C:
Si conferma che l’indicazione “ubicato a ” presente nell’All. B dichiarazione requisii trattasi di refuso.
Nei documenti amministrativi (Busta virtuale “A”), ivi compreso il “Modello B – Possesso requisiti previsti”, è sufficiente dichiarare soltanto la disponibilità di un centro cottura alternativo, in coerenza a quanto richiesto nel disciplinare di gara all’art. 6.3.c, senza specificare l’ubicazione precisa.
L’ubicazione esatta (indirizzo e coordinate) del Centro Cottura messo a disposizione deve essere indicata esclusivamente in sede di offerta tecnica (Busta virtuale “B”), come espressamente previsto dalla “Nota per il Concorrente” al criterio 1.8 del Disciplinare di gara. In tale sede dovranno essere altresì allegati i documenti idonei a dimostrarne la disponibilità (proprietà, contratto di locazione, impegno formale, ecc.) e le autorizzazioni igienico-sanitarie.
In ogni caso, nella sezione Allegati è disponibile l’All. B corretto.
In merito al quesito A:
Si conferma che la clausola di cui al Criterio 1.8 disciplina un criterio di valutazione dell'offerta tecnica (criterio premiale) e non un requisito di partecipazione (requisito di idoneità o capacità). Pertanto, qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal disciplinare di gara può presentare offerta, indipendentemente dalla distanza del centro cottura offerto, fermo restando che l'attribuzione del punteggio premiale avverrà secondo le fasce chilometriche indicate nel disciplinare (fino a 0 punti per distanze superiori a 30,01 km).
In merito al quesito B:
Ai fini dell'assegnazione dell'unico punteggio tabellare previsto dal Criterio 1.8, la distanza da considerare per la misurazione tramite Google Maps (o analogo sistema) è la media aritmetica delle distanze calcolate dal centro cottura proposto (punto di origine) a ciascun punto di somministrazione/edificio scolastico servito dall'appalto (punti di destinazione). Tale media chilometrica indicherà la fascia di appartenenza per l'attribuzione del punteggio unico univoco.
In merito al quesito C:
Si conferma che l’indicazione “ubicato a ” presente nell’All. B dichiarazione requisii trattasi di refuso.
Nei documenti amministrativi (Busta virtuale “A”), ivi compreso il “Modello B – Possesso requisiti previsti”, è sufficiente dichiarare soltanto la disponibilità di un centro cottura alternativo, in coerenza a quanto richiesto nel disciplinare di gara all’art. 6.3.c, senza specificare l’ubicazione precisa.
L’ubicazione esatta (indirizzo e coordinate) del Centro Cottura messo a disposizione deve essere indicata esclusivamente in sede di offerta tecnica (Busta virtuale “B”), come espressamente previsto dalla “Nota per il Concorrente” al criterio 1.8 del Disciplinare di gara. In tale sede dovranno essere altresì allegati i documenti idonei a dimostrarne la disponibilità (proprietà, contratto di locazione, impegno formale, ecc.) e le autorizzazioni igienico-sanitarie.
In ogni caso, nella sezione Allegati è disponibile l’All. B corretto.